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Il garante e i Consulenti del Lavoro
PRIVACY & DATA PROTECTION
La risposta del Garante
09/02/2019
Il Garante, si esprime sui consulenti del lavoro

Tanta fatica per nulla. Non sono stati sufficienti i suggerimenti dei professionisti della privacy, ad "indicare la strada" della corretta compliance al GDPR, ai Consulenti del Lavoro.

 

Per oltre un anno l'Ordine dei Consulenti del Lavoro si è proclamato  "categoria protetta" e come tale in qualche modo esentata dagli obblighi relativi alla responsabilità dei trattamenti affidatigli dai loro clienti, proclamandosi arbitrariamente e senza alcuna base giuridica, "titolari autonomi". 

 

L'ingenua cantonata non è stata presa solo dall'Ordine dei Consulenti del lavoro, ma anche dagli altri Ordini Professionali, quali i commercialisti e gli avvocati. Chissà se la risposta a questo interpello darà lumi anche agli altri ordini professionali.

 

Dire "Noi lo abbiamo sempre detto" non serve s togliere l'imbarazzo che hanno causato nei loro clienti non accettando la nomina, ora corriamo ai ripari. 

 

 

Consulenti  del lavoro: quando sono responsabili del trattamento dei dati

Precisazioni del Garante privacy dopo il nuovo Regolamento UE 

 

Il Garante per la privacy ha precisato il ruolo e le responsabilità dei consulenti del lavoro nel trattamento dei dati personali della clientela alla luce del nuovo Regolamento europeo, identificandoli come “responsabili del trattamento” quando trattano i dati dei dipendenti dei clienti in base all’incarico da questi ricevuto.


Rispondendo ai quesiti sottoposti dal Consiglio Nazionale dei consulenti del lavoro e da numerosi professionisti, il Garante ha infatti chiarito che il Regolamento (UE) 679/2016 si pone in linea di continuità con quanto già prefigurato dalla Direttiva 95/46/CE.

 

Il Regolamento conferma, infatti, le definizioni di titolare e responsabile del trattamento, nelle quali il primo resta il soggetto che “determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali” e il secondo colui che “tratta dati personali per conto del titolare del trattamento”.

 

E dunque i consulenti del lavoro sono “titolari” quando trattano, in piena autonomia e indipendenza, i dati dei propri dipendenti oppure dei propri clienti quando siano persone fisiche, come ad esempio i liberi professionisti determinando puntualmente le finalità e i mezzi del trattamento.

 

Sono, viceversa, “responsabili” quando trattano i dati dei dipendenti dei loro clienti sulla base dell’incarico ricevuto, che contiene anche le istruzioni sui trattamenti da effettuare. E’ il  caso, ad esempio, dei consulenti che curano per conto di datori di lavoro la predisposizione delle buste paga, le pratiche relative all’assunzione e al fine rapporto, o quelle previdenziali e assistenziali, trattando una pluralità di dati personali, anche sensibili, dei lavoratori.

 

Si tratta di informazioni raccolte e utilizzate dai datori di lavoro in base al contratto e a norme di legge e di regolamento (come quelle in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale), e che vengono gestite dai consulenti cui sono esternalizzati i servizi sulla base delle discipline di settore e delle regole deontologiche pertinenti.

 

Ed è sul contratto di affidamento dell’incarico e di designazione a responsabile del trattamento da parte del cliente che si basa la legittimità dei trattamenti realizzati dal consulente.

 

Il Garante ha chiarito infine che ai consulenti, pur in qualità di “responsabili” del trattamento, viene riconosciuto un apprezzabile margine di autonomia e correlativa responsabilità anche con riguardo alla individuazione e predisposizione di idonee misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, a tutela dei dati personali trattati.

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