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SICUREZZA ANTINCENDIO
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14/07/2015
Nuova normativa antincendio per gli alberghi

È stato pubblicato sulla GU n. 170 del 24 luglio 2015 il decreto del Ministero dell’Interno 14 luglio 2015, inerente la regola nuova tecnica di prevenzione incendi per le strutture alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50. Il decreto trova applicazione alle strutture alberghiere esistenti il 13 agosto 2015, e si applica nei casi di ristrutturazione, ampliamento, per le parti interessate dall’intervento, comportanti un rifacimento dei solai in misura inferiore al 50% della superficie degli stessi.

Le strutture ricettive preesistenti al 1994, con capienza fino a 50 posti letto, devono oggi essere in possesso almeno dei requisiti di cui ai punti 5.3 (impianti elettrici), 6.1 (estintori), 6.3 (rivelazione e allarme), 7 (segnaletica), 8 (gestione della sicurezza) 8.3 (istruzioni di sicurezza), 4.3 (larghezza delle uscite) 4.4 (larghezza totale delle uscite) del DM 14 luglio 2015; dovrà inoltre essere presente nell’attività ricettiva il servizio interno di sicurezza integrativo permanentemente presente durante l’esercizio, che per le strutture ifino a 50 posti corrisponde ad almeno un addetto provvisto di attestato d’idoneità tecnica antincendio (corso di formazione per addetto antincendio alto rischio di 16 ore + esame al comando dei VVF e rinnovato ogni 2 anni), in aggiunta all’ordinaria consistenza della squadra antincendio.

Il nuovo decreto del 24 luglio consente la presenza di attività ricettive in edifici a destinazione mista, come edifici a destinazione civile, nei quali siano presenti attività (intese come attività soggette al Certificato di Prevenzione Incendi) normalmente funzionali all’uso civile stesso (centrali termiche, gruppi Elettrogeni, autorimesse, attività commerciali); diversamente il nuovo decreto non ammette la compresenza nello stesso edificio di attività ricettive e di attività in cui siano utilizzate sostanze o miscele pericolose o in cui si effettuino lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio o dell’esplosione.

Una novità particolarmente significativa introdotta dal presente Decreto, è la possibilità, per le attività esistenti fino a 50 posti letto, di comunicare con le attività adiacenti e non pertinenti tramite filtro a prova di fumo, a condizione di mantenere le rispettive vie di esodo indipendenti; tale comunicazione in precedenza non era ammessa. Inoltre, altro elemento significativo di novità, la classe di resistenza al fuoco per le pareti di separazione fra l’attività ricettiva e le altre attività adiacenti, anziché essere prescritta a priori, viene opportunamente commisurata all’ effettiva tipologia dei locali e al carico di incendio degli stessi (minimo REI 30).

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