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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
15/07/2016
POS o DUVRI? Questo è il problema!

Si è tenuto a Modena il 16 Luglio 2016, un interessante workshop dal titolo “Articolo 26 e titolo IV del D.Lgs 81/08 a confronto nella gestione degli appalti.

Come gestire le interferenze nella mia azienda? Attraverso la redazione del Documento unico per la valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI – Art. 26)? Attraverso la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC – Titolo IV)?


Il quotidiano online PUNTOSICURO fornisce un’ampia relazione in merito.


La relatrice sottolinea che vi sono ancora tanti i dubbi circa le corrette modalità per una regolare gestione di un appalto; tali dubbi sono testimoniati sia dalle numerose richieste di chiarimenti reperibili sul web sia dalle testimonianze delle aziende e delle associazioni di categoria.

A nostro avviso, però non vi sono poi così tanti dubbi da chiarire, in quanto la norma pur complessa, è molto chiara.

Innanzitutto è opportuno chiarire cosa sono questi documenti e quando essi siano necessari.


Il Documento Unico per la Valutazione dei Rischi Interferenziali, più conosciuto come DUVRI è obbligatorio ogni qualvolta l’azienda affidi delle lavorazioni in appalto a terzi, ad es. manutenzioni, rifacimenti anche edili se non prevedono la presenza di più di un impresa, nei contratti d’opera o di somministrazione nei quali vi è un datore di lavoro Committente.


Sarà appunto il Datore di Lavoro Committente, nella sua attività di promozione del coordinamento e la cooperazione tra le imprese a redigere il DUVRI, l’appaltatore risponderà al DUVRI con la sua parte di competenza.

L’obbligo di redazione del PSC, invece, si applica esclusivamente ai lavori edili e di ingegneria civile (il cui elenco è riportato nell’allegato X del d.lgs. 81/08) in cui si ha la presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici. Saranno poi le imprese esecutrici a redigere il POS in risposta al PSC. Il PSC, pertanto, supera di fatto il DUVRI, analizzando esso stesso tutte le possibili interferenze ed esonerando quindi il committente dalla redazione del DUVRI.
 

La funzione svolta da tali documenti è chiara: essi sono diretti a garantire e promuovere il coordinamento e la cooperazione al fine di eliminare, o quantomeno ridurre il più possibile i rischi da interferenze fra le diverse attività lavorative in regime di appalto.

In chiusura possiamo semplificare dicendo che il PSC e il POS sono il DUVRI dell’edilizia e che il DUVRI equivale al PSC e al POS  fuori dai cantieri edili.

 

Davide Gallico

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