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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Salute e sicurezza sul lavoro

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Verifiche periodiche e manutenzione impianti elettrici

PER LUOGHI AD USO MEDICO LA NORMA CEI 64-8 INTENDE:

“Qualsiasi locale destinato a scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, di sorveglianza o di riabilitazione dei pazienti, inclusi i trattamenti estetici (Ospedali, Cliniche, Case di cura, Case di riposo, Centri di diagnostica medica, Centri estetici, Ambulatori medici, Studi odontoiatrici, Locali adibiti ad uso medico ubicati all’interno di altre strutture (es. infermerie), Ambulatori per fisioterapia, ecc.”.

Compito del responsabile sanitario

E’ compito del Responsabile sanitario della struttura stabilire il gruppo di appartenenza di ciascun ambiente mediante la loro univoca identificazione e fornire tale dato al progettista o manutentore dell’impianto elettrico.

I locali ad uso medico, ai fini del rischio elettrico sono classificati in tre gruppi:

 

  • Locali di Gruppo 0
    Sono locali ad uso medico nei quali: non si utilizzano apparecchi elettromedicali con parti applicate. Esempio: Ambulatori generici, Sale per massaggi (dove non si utilizzano apparecchi elettromedicali o apparecchi per uso estetico).
  • Locali di Gruppo 1
    Sono locali ad uso medico nei quali: le parti applicate degli apparecchi elettromedicali sono connesse al paziente in modo non invasivo (esternamente) oppure in modo invasivo ma non nella zona cardiaca. Esempio: Camere di degenza, Sale per esami ECG-EEC-EHG-EMG-endoscopia-radiologia, Sale per emodialisi, Sale per medicina nucleare, Sale parto, Studi odontoiatrici, Sale per Fisioterapia, Sale per trattamenti estetici;
  • Locali di Gruppo 2
    Sono locali nei quali: le parti applicate degli apparecchi elettromedicali coinvolgono la zona cardiaca. Esempio: Sala per anestesia, Sala chirurgica, Sala per cure intensive, Sala per esami angiografici ed emodinamici, Sala prematuri.
Obblighi del datore di lavoro: controlli e verifiche

Nei locali ad uso medico, ad uso estetico o per fisioterapia il responsabile dell’attività è tenuto per Legge a far eseguire le Verifiche Periodiche sull’impianto elettrico allo scopo di accertare che lo stesso, nel tempo, mantenga i requisiti iniziali di sicurezza.
 

L’impianto deve quindi essere sottoposto a:
 

  • Controlli e verifiche periodiche da parte di personale tecnico idoneo, al fine di mantenere l’impianto in efficienza (D.lgs. 81/2008 art.80), con riferimento alle specifiche normative tecniche che nel caso di luoghi adibiti ad uso medico sono riportate nella Norma CEI 64-8 – Sezione 710/62 Gli esiti delle verifiche e prove strumentali dovranno essere trascritte su di un apposito registro riportante inoltre, la data di verifica e il nominativo del tecnico esecutore. Tale Registro dovrà essere tenuto in ambulatorio ed eventualmente messo a disposizione delle Autorità preposte alla vigilanza e controllo. ( ASL, ISPESL, NAS, ecc.).


L’esecuzione di questi controlli e l’aggiornamento del relativo registro, costituisce, da parte del Servizio di Prevenzione e Protezione, il rispetto dell’art. 80 del D.Lgs. 81/08 relativamente al rischio elettrico:

 

  • art. 80 comma 1 “Il Datore di Lavoro provvede affinché̀ i materiali – le apparecchiature – gli impianti elettrici messi a disposizione dei lavoratori siano progettati – costruiti – installati – utilizzati – mantenuti in modo da salvaguardare i lavoratori da tutti i rischi elettrici. 
  • art. 80 comma 3 “…Il Datore di Lavoro: …Predispone le procedure di uso e manutenzione”
  • art. 80 comma 3 bis. Il datore di lavoro prende, altresì, le misure necessarie affinché le procedure di uso e manutenzione di cui al comma 3 siano predisposte ed attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d’uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche.
Tipologia e frequenza delle verifiche periodiche obbligatorie
Tipologia e frequenza delle verifiche periodiche obbligatorie

Tipo di verifica e frequenza:
 

  • Misura della resistenza del collegamento equipotenziale supplementare: Tre anni
  • Prova di funzionamento degli interruttori differenziali:  Un anno
  • Controllo mediante esame a vista delle tarature dei dispositivi di protezione regolabili: Un anno
  • Prova di funzionamento delle apparecchiature per l’alimentazione di sicurezza a batteria: Sei mesi
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