
Il CCNL 2024 ha introdotto il CSO con un percorso formativo obbligatorio di 90 ore. Il contratto collettivo affida alle associazioni datoriali di settore la progettazione del percorso, non l'esclusiva di erogazione: qualsiasi agenzia formativa accreditata a livello regionale è legittimata a formare i CSO. DGP Servizi, accreditata dalla Regione Piemonte e iscritta negli elenchi OC ed ETC per la certificazione delle competenze, eroga il corso in piena conformità al CCNL.
Il CSO è una figura professionale introdotta nell'ordinamento contrattuale italiano attraverso l'Allegato F del CCNL Studi e Attività Professionali firmato il 16 febbraio 2024 da Confprofessioni, Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs. Opera nello studio odontoiatrico privato — o in strutture autorizzate non appartenenti al SSN — sulla base delle istruzioni e sotto il diretto controllo dell'odontoiatra.
Le mansioni del CSO comprendono: accoglienza e relazione con la persona assistita; preparazione e riordino degli ambienti e dello strumentario odontoiatrico; supporto all'odontoiatra durante la seduta operativa; gestione amministrativa, contabile e della documentazione clinica dello studio.
Il CSO è classificato al livello IV della scala classificatoria del CCNL nell'area medico-sanitaria e odontoiatrica. La figura è stata concepita per rispondere alla crescente esigenza degli studi odontoiatrici di disporre di personale di supporto qualificato in un contesto in cui la disponibilità di ASO con qualifica professionale riconosciuta resta limitata.
Uno degli aspetti pratici più rilevanti per il titolare di uno studio odontoiatrico riguarda il momento in cui la formazione deve avvenire rispetto all'assunzione. Su questo punto ASO e CSO seguono regole completamente diverse, che è essenziale non confondere.
ASO — la qualifica deve precedere l'assunzione L'Assistente di Studio Odontoiatrico è una qualifica professionale riconosciuta da DPCM, quindi normata per legge a livello statale. Il lavoratore deve essere già in possesso della qualifica ASO prima di essere assunto in tale ruolo e prima di operare in studio. Assumere personale privo di qualifica ASO in quel ruolo espone sia il lavoratore che il titolare dello studio a sanzioni.
CSO — la formazione può avvenire dopo l'assunzione Il Collaboratore di Studio Odontoiatrico è una figura regolamentata esclusivamente dal CCNL, non da una norma di legge. Il contratto collettivo non impone il completamento della formazione come condizione precedente all'assunzione: il lavoratore può essere assunto e completare il percorso formativo di 90 ore successivamente. La prassi raccomandata è l'iscrizione al corso contestualmente all'assunzione, con completamento entro 60 giorni dalla data di inizio del rapporto di lavoro.
L'Allegato F del CCNL definisce un percorso formativo obbligatorio di 90 ore complessive, articolate in 55 ore teoriche e 35 ore pratiche, organizzato in quattro competenze fondamentali: Competenza 1 (15 ore): comprensione e relazione con il pubblico, i professionisti sanitari, i fornitori e i collaboratori esterni. Competenza 2 (25 ore): preparazione degli ambienti odontoiatrici e dei set strumentali operativi. Competenza 3 (25 ore): collaborazione con l'odontoiatra nella gestione della seduta. Competenza 4 (25 ore): compiti amministrativi e documentali, gestione agenda, GDPR, software gestionali.
La formazione deve svolgersi prevalentemente in presenza, con una quota di FAD (Formazione a Distanza) non superiore al 30% delle ore teoriche previste.
Per comprendere chi è legittimato ad erogare la formazione CSO è necessario chiarire la gerarchia degli enti che intervengono nella materia. Confondere i diversi livelli di competenza — normativo, regolatorio, associativo — è la principale fonte di equivoco che alcuni soggetti sfruttano per sostenere posizioni esclusivistiche prive di fondamento legale.
1. Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e Ispettorati Territoriali L'INL e i suoi Ispettorati Territoriali sono gli unici soggetti istituzionalmente preposti alla verifica della corretta applicazione del CCNL e della normativa lavoristica. In sede ispettiva, il riferimento qualificante per la validità di un percorso formativo è l'accreditamento regionale dell'ente erogatore, non la sua appartenenza a una specifica associazione di categoria. Un parere contrario alla legittimità del corso CSO erogato da un'agenzia accreditata avrebbe rilevanza solo se provenisse da INL, ASL, SPRESAL o NAS — non da soggetti associativi.
2. Regioni: il sistema di accreditamento delle agenzie formative Le Regioni accreditano le agenzie formative e gestiscono il sistema pubblico di certificazione delle competenze. Un'agenzia accreditata dalla Regione è per definizione abilitata all'erogazione di percorsi formativi professionali, inclusi quelli regolamentati da contratti collettivi come il CCNL Studi Professionali. Il sistema regionale di accreditamento è la fonte normativa primaria in materia di formazione professionale: gerarchicamente sovraordinato rispetto alle indicazioni delle associazioni di categoria.
3. Agenzie formative accreditate dalle Regioni Le agenzie formative accreditate dalle Regioni sono i soggetti operativi legittimati all'erogazione dei percorsi formativi. Nel caso del CSO, qualsiasi agenzia accreditata può erogare il percorso da 90 ore definito dall'Allegato F del CCNL, producendo la documentazione necessaria per la validità contrattuale del percorso e, ove richiesto, per la successiva certificazione delle competenze.
4. Associazioni datoriali di settore: progettazione, non erogazione esclusiva Il CCNL affida alle associazioni datoriali rappresentative del settore odontoiatrico il compito di "sviluppare" il percorso formativo CSO, ossia di progettarne i contenuti e la struttura curricolare. Questo ruolo — di indirizzo e progettazione — non si traduce in alcun titolo normativo ad escludere le agenzie formative accreditate dall'erogazione dei corsi. Le associazioni datoriali non sono enti di controllo, non sono autorità di accreditamento e non hanno potere sanzionatorio in materia di formazione professionale. I loro pareri, circolari e indicazioni operative hanno rilevanza organizzativa interna alle proprie strutture associate, non valore normativo erga omnes.
Il CCNL stabilisce che il percorso formativo CSO venga "sviluppato" dall'associazione datoriale rappresentativa del settore odontoiatrico. Nella terminologia tecnico-contrattuale, "sviluppare" un percorso significa progettarlo e strutturarne i contenuti curricolari. Non attribuisce ad alcun soggetto un'esclusiva nell'erogazione dei corsi. Il contratto non contiene in nessun punto le espressioni "erogato esclusivamente da" o formulazioni equivalenti: in diritto contrattuale, le clausole di esclusiva devono essere espresse e inequivoche — non si presumono.
Va inoltre sottolineato che la formazione CSO non è una qualifica professionale normata per legge, ma una figura regolamentata esclusivamente dal CCNL — esattamente come avviene per i percorsi formativi degli apprendisti. In questo perimetro, la validità del percorso formativo non dipende dall'ente che lo eroga ma dal rispetto dei contenuti definiti dal contratto collettivo e dalla qualifica dell'ente erogatore secondo il sistema regionale di accreditamento.
Le stesse associazioni datoriali di settore, nelle proprie comunicazioni interne, hanno riconosciuto che le realtà territoriali che collaborano con enti accreditati regionali diversi da quelli da loro indicati possono avvalersene per lo svolgimento del percorso formativo e dell'attestazione delle competenze.
L'Allegato F del CCNL stabilisce che le competenze acquisite attraverso il percorso formativo CSO "possano essere certificate attraverso enti accreditati". Il termine "possano" configura la certificazione come una facoltà, non come un obbligo. La validità del percorso non dipende dall'avvenuta certificazione, bensì dalla certificabilità del percorso stesso: ossia dalla capacità del soggetto erogatore di produrre un fascicolo formativo strutturato secondo gli standard del sistema pubblico di certificazione.
DGP Servizi è iscritta negli elenchi regionali degli Organismi di Certificazione (OC) e degli Esperti Tecnici di Certificazione (ETC) della Regione Piemonte, nell'ambito di un sistema riconosciuto tra i più avanzati in Europa in materia di certificazione delle competenze. Questo non è un accreditamento formativo generico: è una posizione formale nel sistema pubblico di certificazione che impone a DGP di redigere l'intero fascicolo formativo secondo standard precisi. Il percorso CSO erogato da DGP è quindi certificabile per definizione strutturale.
Al termine del percorso, DGP rilascia la documentazione completa — registri presenze, fascicolo del percorso, valutazioni — idonea per accedere alla certificazione delle competenze presso qualsiasi ente accreditato sul territorio nazionale. Per i partecipanti che operano in Piemonte, DGP è direttamente abilitata a condurre l'intero processo di certificazione nell'ambito del sistema regionale.
Agenzia formativa accreditata dalla Regione Piemonte, con pluriennale esperienza nella formazione del personale sanitario e odontoiatrico. Organismo di Certificazione (OC) ed Esperto Tecnico di Certificazione (ETC) iscritti negli elenchi ufficiali della Regione Piemonte. Percorso strutturato in piena conformità all'Allegato F del CCNL Studi e Attività Professionali 2024. Fascicolo formativo completo, idoneo alla certificazione delle competenze su tutto il territorio nazionale. Eroghiamo già la formazione ASO riconosciuta dalla Regione Piemonte: conosciamo il contesto professionale degli studi odontoiatrici. Supporto continuativo: dall'assunzione del CSO alla gestione documentale, fino alla certificazione delle competenze.